Presso la nostra sede, potrete revisionare

Ciclomotori - Si ricorda che i ciclomotori sono tenuti a sostituire le vecchie targhe dei ciclomotori, quelle trapezoidali per intenderci con quelle nuove. Le scadenze sono scaglionate, controllate il  primo numero della vostra targa.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. n° 76 del 02 aprile 2011
I ciclomotori in circolazione da prima del 14 luglio 2006, dotati dei vecchi targhini, dovranno dotarsi, secondo il decreto 2 febbraio 2011, G.U. n° 76 del 02.04.2011, della nuova targa. 
A seguito di richiesta di sostituzione della vecchia targa, unitamente alla nuova, seguirà l’emissione di un nuovo documento di circolazione. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture, il quale ha stabilito quanto di seguito riportato.


La targa dovrà essere richiesta dai proprietari di ciclomotori con il contrassegno che inizia per :
“0”, “1” e “2” entro il 1° giugno 2011
“3”, “4” e “5” entro il 31 luglio 2011
“6”, “7” e “8 entro il 29 settembre 2011
“9” o con la lettera “A” entro 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012.


In questo caso il primo numero è "1" quindi la targa deve essere sostituita entro il 1° Giugno 2011.
La sanzione per la mancata ritargatura è di  389 euro.

Motocicli - Compresi anche motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale.

Quadricicli leggeri - La cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h.

Tricicli - Ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

Quad - Ovvero veicoli pensati per il trasporto di persone e cose su percorsi fuoristradistici particolarmente difficili e accidentati

Autoveicoli - Compresi autoambulanze, autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose.

Autocarri fino a 3.5 tonnellate Compresi autocarri per uso speciale o per trasporti specifici di cose , aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

Autocaravan - Ossia veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.